La METROTERMICA SPA, è un'azienda specializzata nel servizio di manutenzione e conduzione di impianti di climatizzazione estivi ed invernali di potenzialità superiore ai 35kw.
Per regolare l'esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici sia delle caldaie sia dei condizionatori in Italia esiste una specifica Normativa in continua evoluzione per adeguarsi alle Direttive Europee, le attuali normative di riferimento adottate dalle aziende del settore indicanti le linee guida di cui sopra sono le seguenti:
D.P.R.16 aprile 2013, n.74
Entrato in vigore il 12 luglio 2013, definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari;
D.M. 10 febbraio 2014
Introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica. Il decreto del 10 febbraio 2014, oltre a riportare in allegato i modelli del libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, ha permesso di regolamentare le procedure di manutenzione rendendo disponibili gli strumenti di attuazione di quanto prescritto dal D.P.R. 74/2013 che disciplina il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.
Per potere essere manutentori, conduttori e terzi responsabili di un impianto termico occorre innanzi tutto dare la giusta definizione dello stesso cosi come introdotta dalla legge n. 90/2013 ad integrazione del D.lgs 192/05, e nello specifico:
Un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione degli impianti dotati di centrale termica con potenzialità uguale o superiore a 35KW la normativa individua il responsabile in una delle seguenti figure:
• l'amministratore (nel caso di proprietà condominiali);
• il proprietario dello stabile (se non esiste l'amministratore);
• un terzo responsabile da essi delegato.
E' compito dell'amministratore informare i propri condomini su modalità, tempi di attuazione dell'operazione e sui benefici economici e ambientali attesi. L'amministratore deve comunque decidere se assumere tale responsabilità in proprio; in caso contrario deve proporre all'assemblea di condominio la nomina di un "terzo responsabile" che risponde ai requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 22/01/2008, n. 37, cioè un'impresa o un tecnico qualificato e abilitato iscritto negli elenchi professionali o di categoria, e rispondenti a requisiti di idonea competenza tecnica. Generalmente la figura del Terzo Responsabile coincide con quella del manutentore e viene formalizzata mediante delega contrattuale e registrata sul libretto di impianto. Nel caso di impianti di potenza uguale o superiore a 350 KW il terzo responsabile deve possedere ulteriori qualificazioni, quali la certificazione di qualità a norma ISO 9000. La stessa responsabilità vale per il proprietario dello stabile, che può anch'egli avvalersi di un "terzo responsabile".
Il libretto di centrale (per gli impianti superiori o uguali a 35KW) è una vera e propria carta di identità della centrale. Esso contiene, oltre ai dati del proprietario, dell'installatore, del responsabile e del manutentore, la descrizione dei principali caratteristiche e componenti dell'impianto, delle operazioni di manutenzione, modifiche e sostituzione di componenti, delle verifiche strumentali e dei controlli da parte degli Enti Locali. Nel Decreto Ministeriale del 10/02/2014 è reperibile il libretto di impianto che sostituisce sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari con potenza inferiore a 35 kW sia quello riguardante gli impianti più grandi con potenza superiore a 35 kW. In alcuni casi, come per le pompe di calore e le macchine frigorifere con più di 3Kg di gas fluorurati, il libretto non sostituisce quello precedente, ma semplicemenete lo affianca.
Il controllo dell'efficienza energetica è disciplinato dall’art.8 del D.P.R. 74/2013 e va effettuato obbligatoriamente su impianti termici di climatizzazione:
Tale controllo riguarda:
Per quanto riguarda la periodicità invece, si fa riferimento alla tabella dell’allegato A sempre del DPR n. 74/2013.
Oltre alle tempistiche indicate in tabella, il controllo dell’efficienza energetica va fatto:
Il rapporto di controllo di efficienza energetica va redatto in tre copie di cui:
A quest’ultima copia è allegato l’eventuale bollino istituito dalla Regione o dall’amministrazione competente per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.
Un solo referente per molteplici vantaggi.